Legge n. 3 del 7 gen 1976 e
Legge n. 152 del 10 feb 1992.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992.)
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione
di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale

Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale
Testo coordinato.

SOMMARIO

Articoli INTRODOTTI DALLA LEGGE 152/92

Art. 12

1. L'esame di Stato per I'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall'articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è finalizzato all'accertamento della conoscenza delle normative che regolano I'attività professionale nonché ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il Ministro della pubblica istruzione, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i contenuti specifici dell'esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.

Art. 13

1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché da quattro membri liberi professionisti designati dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facoltà di agraria avente sede nella cita in cui si svolge I'esame o, in mancanza, nella città più vicina.

2. II giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso collegialmente dalla commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14

1. Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all'articolo 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per I'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano I'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti: possesso del titolo di studio di cui all'articolo 1 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge; svolgimento continuativo come dipendenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno cinque anni di una delle attivati di cui all'articolo 2 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge.

Art. 15

1. II Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presenta legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni ed integrazioni apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3 del 1976.

NOTE

AVVERTENZA

II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e I'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2

  • - II comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 90/1990. (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) prevede che: "Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per I'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto".

  • - II testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) è il seguente:

    "Art. 17 (Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti).

  • Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
    Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
    II progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
    Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
    La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.
    L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

    Art. 18 (Autorizzazione per I'inizio dei lavori).

    Fermo restando I'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.
    Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta I'autorizzazione di cui al precedente comma.
    L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.
    Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
    I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze".

  • Il R.D. n. 27 /1929 approva il regolamento per la professione di geometra. Si trascrive il testo degli articoli 16 e 19 del regolamento:

    "Art. 16 - L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

    a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini, operazioni catastali ed estimi relativi;
    b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
    c) misura e divisione di fondi rustici;
    d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
    e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessati di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
    f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
    g) stima di scorte morte, operazioni e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costruzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessati di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
    h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
    i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
    l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie, in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
    m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
    n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
    o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
    p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
    q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici".

    "Art. 19 - La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

    La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente".

  • - II testo dell'art. 1 delle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, approvate con R.D. n. 2229/1939, è il seguente:

    "Art. 1 -

    Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilita possa comunque interessare I'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.
    Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire I'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.
    Per queste opere è prescritto I'impiego esclusivo del cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori".

  • - La legge n. 1086/1971 reca: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 2:

    "Art. 1 (Disposizioni generali)

    Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
    Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente I'effetto statico voluto.
    Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
    La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità".

    "Art. 2 (Progettazione, direzione ed esecuzione)

    La costruzione delle opere di cui alI'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
    L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
    Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria I'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato".

Nota all'art. 12

  • - II testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 1378/1956 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni) è il seguente:

    "Art. 1

    Sono riattivati gli esami di Stato per I'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche.
    I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in cita sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3".

    "Art. 3

    Gli esami hanno carattere specificamente professionale. I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione I del Consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

Nota all'art. 13

  • - II testo dell'art. 2 della citata legge n. 1378/1956 è il seguente:

    "Art. 2

    Le commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali. II numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3".

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