Articoli INTRODOTTI
DALLA LEGGE 152/92
Art. 12
1. L'esame di Stato per I'abilitazione all'esercizio della professione
di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall'articolo 1 della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è finalizzato all'accertamento
della conoscenza delle normative che regolano I'attività professionale
nonché ad una verifica delle capacità di uso del sapere
tecnico professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il Ministro della pubblica istruzione,
provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad emanare un regolamento che definisce i contenuti specifici dell'esame
e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.
Art. 13
1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 8 dicembre
1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un presidente,
designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi
e dei dottori forestali, nonché da quattro membri liberi professionisti
designati dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori
ordinari o associati della facoltà di agraria avente sede nella
cita in cui si svolge I'esame o, in mancanza, nella città più
vicina.
2. II giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso collegialmente
dalla commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 14
1. Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi
nelle forme di cui all'articolo 12, comma 2, nella prima attuazione della
presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato
per I'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla
quale sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano
I'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976,
n. 3, come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti
requisiti: possesso del titolo di studio di cui all'articolo 1 della citata
legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge; svolgimento
continuativo come dipendenti, al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, da almeno cinque anni di una delle attivati di cui all'articolo
2 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge.
Art. 15
1. II Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presenta legge, provvede ad apportare le eventuali
modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge
7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni ed integrazioni
apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3 del 1976.
NOTE
AVVERTENZA
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
I'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 2
- - II comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 90/1990. (Disposizioni in materia
di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario,
nonché altre disposizioni urgenti) prevede che: "Le costruzioni
indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni
di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte
al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del
Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme
per I'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma
1 e per le procedure di iscrizione al catasto".
- - II testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche) è il seguente:
"Art. 17 (Denuncia dei lavori,
presentazione ed esame dei progetti).
Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è
tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale
o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contemporaneamente
al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del
genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio,
il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e
dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e
debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze,
nonché dal direttore dei lavori.
II progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti
e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo
dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione,
e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione,
nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del
tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi
del complesso terreno-opera di fondazione.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazione, in quanto necessari.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta
all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché
non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto
il preventivo rilascio della licenza edilizia.
Art. 18 (Autorizzazione per I'inizio dei lavori).
Fermo restando I'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla
vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione
di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di
cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico
della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti.
Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato non è richiesta I'autorizzazione di cui
al precedente comma.
L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune
per i provvedimenti di sua competenza.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è
ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore
regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra
o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze".
- Il R.D. n. 27 /1929 approva il regolamento per la professione di geometra.
Si trascrive il testo degli articoli 16 e 19 del regolamento:
"Art. 16 - L'oggetto
ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati
come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni
secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione
e verifica di confini, operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed
inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e
di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari
e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla
grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture
erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta
eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli
che, per la complessati di elementi di valutazione, richiedano le
speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori
in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di
aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti
dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni e riconsegna dei beni rurali
e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costruzione ed eliminazione
di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti
dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di
notevole importanza economica e per quelli che, per la complessati
di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche
e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole
e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino
durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica;
assistenza nei contratti agrari;
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni
rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza,
di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie,
in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di
calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare
pericolo per la incolumità delle persone; nonché di
piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali
senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica,
provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per
opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti
generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili
indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni
rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni
innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie
nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i
progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione
di rilevanti problemi tecnici".
"Art. 19 - La divisione
di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e),
g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze
agrarie.
La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p)
del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie
in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente".
- - II testo dell'art. 1 delle norme per l'esecuzione delle opere
in conglomerato cementizio semplice od armato, approvate con R.D. n.
2229/1939, è il seguente:
"Art. 1 -
Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui
stabilita possa comunque interessare I'incolumità delle persone,
deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da
un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti
delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923,
n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle
professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.
Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire I'opera,
sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa
conoscenza delle condizioni di sollecitazione.
Per queste opere è prescritto I'impiego esclusivo del cemento,
rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme
per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori".
- - La legge n. 1086/1971 reca: "Norme per la disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica". Si trascrive il testo dei relativi articoli
1 e 2:
"Art. 1 (Disposizioni generali)
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale
quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio
ed armature che assolvono ad una funzione statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso
quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature
nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione
addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente
I'effetto statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali
la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali
in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire
in modo tale da assicurare la perfetta stabilita e sicurezza delle
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità".
"Art. 2 (Progettazione, direzione ed esecuzione)
La costruzione delle opere di cui alI'art. 1 deve avvenire in base
ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto geometra
o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti
delle rispettive competenze.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un
ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto
nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria
I'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori
e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano
ingegneri o architetti dello Stato".
Nota all'art. 12
- - II testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 1378/1956
(Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni) è
il seguente:
"Art. 1
Sono riattivati gli esami di Stato per I'abilitazione all'esercizio
delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere,
architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione
di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline
statistiche.
I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in cita sedi
di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal
regolamento di cui al successivo art. 3".
"Art. 3
Gli esami hanno carattere specificamente professionale. I programmi
degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per
la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione I del Consiglio
superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo stesso
regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento
degli esami.
Nota all'art. 13
- - II testo dell'art. 2 della citata legge n. 1378/1956
è il seguente:
"Art. 2
Le commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art.
1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione
e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari
di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne
designate dai competenti ordini o collegi professionali. II numero
e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo
di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3".
|