Legge n. 3 del 7 gen 1976 e
Legge n. 152 del 10 feb 1992.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992.)
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione
di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale

Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale
Testo coordinato.

SOMMARIO

TITOLO III
CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 22 - Ordine nazionale

1. Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine nazionale.

Art. 23 - Consiglio dell'ordine nazionale

1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto di undici membri eletti dai consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

2. I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

3. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.

Art. 24 - Cariche del consiglio dell'ordine nazionale

1. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 25 - Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale

1. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

2. Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 26 - Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;
d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;
h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia d'iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.

Art. 27 - Elezione del consiglio dell'ordine nazionale

1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che può essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

2. La designazione ha luogo entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica.

3. A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a cinquecento iscritti, un voto più un voto ogni duecento iscritti o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti in poi, tre voti più un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i primi cinquecento.

4. In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al primo comma.

5. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

Art. 28 - Incompatibilità

1. La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine.

2. In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine.

3. In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.

Art. 29 - Comunicazione delle decisioni

1. Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

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