TITOLO
III
CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
Art. 22 - Ordine nazionale
1. Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono
un unico ordine nazionale.
Art. 23 - Consiglio dell'ordine nazionale
1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei
dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia
ed è composto di undici membri eletti dai consigli degli ordini
tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno
dieci anni.
2. I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica
tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.
3. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica
il consiglio uscente.
Art. 24 - Cariche del consiglio dell'ordine nazionale
1. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno
un presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il presidente
ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro
del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di
pari anzianità, il più anziano per età.
Art. 25 - Attribuzioni del presidente del consiglio
dell'ordine nazionale
1. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza
del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente
legge o da altre norme.
2. Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene
opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno
cinque membri.
Art. 26 - Attribuzioni del consiglio dell'ordine
nazionale
1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli
da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia,
il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano
la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese
al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;
d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la
relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni
od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento,
la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti
agli albi;
h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni
dei consigli degli ordini in materia d'iscrizione, cancellazione o reiscrizione
nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle
elezioni dei consigli stessi.
Art. 27 - Elezione del consiglio dell'ordine
nazionale
1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale,
il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che può
essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della
categoria. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti
dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più
anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità
di iscrizione, il più anziano per età.
2. La designazione ha luogo entro i trenta giorni antecedenti
la data di scadenza del consiglio in carica.
3. A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno
a cinquecento iscritti, un voto più un voto ogni duecento iscritti
o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti
in poi, tre voti più un voto ogni trecento iscritti o frazione
di trecento oltre i primi cinquecento.
4. In caso di parità di voti si applica la disposizione
di cui al primo comma.
5. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione
nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti
che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni
elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina
la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.
Art. 28 - Incompatibilità
1. La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale è
incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine.
2. In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione,
si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine.
3. In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi
causa, sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati compresi nella
graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli
dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.
Art. 29 - Comunicazione delle decisioni
1. Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario,
comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine
che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso
il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché
al Ministero di grazia e giustizia.
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