Legge n. 3 del 7 gen 1976 e
Legge n. 152 del 10 feb 1992.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992.)
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione
di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale

Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale
Testo coordinato.

SOMMARIO

TITOLO II
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
E FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI

Art. 9 - Circoscrizioni territoriali

1. L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

2. Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore fissato dal consiglio nazionale.

Art. 10 - Composizione del consiglio dell'ordine

1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

4. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 11 - Cariche del consiglio - Validità delle sedute

1. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere. Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

2. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

Art. 12 - Attribuzioni del presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Art. 13 - Attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;
n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

2. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

Art. 14 - Decadenza dalla carica di membro del consiglio - Sostituzione

1. Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

2. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

3. Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

Art. 15 - Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

4. Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e - se del caso - un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 - Assemblea ordinaria degli iscritti

1. L'assemblea è convocata dal presidente.

2. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17 - Assemblea per l'approvazione dei conti

1. L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 18 - Assemblea straordinaria

1. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonché ogni volta che lo deliberi il consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti all'albo.

2. Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto all'albo.

Art. 19 - Assemblea per l'elezione del consiglio

1. La data, l'ora e il luogo di convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

2. Ove si rilevi opportuno, può disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo l'integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

4. Il voto è personale, diretto e segreto.

5. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

6. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10.

7. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

8. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il risultato e il presidente dell'ordine ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 54.


Art. 20 - Costituzione di nuovi ordini

1. Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora il consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

Art. 21 - Fusioni di ordini

1. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la grazia e giustizia può disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.

Art. 21-bis - Federazione regionale degli ordini

1. In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.

2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.

3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.

4. L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.

5. Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vicepresidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro consigliere dell'ordine.

6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è rieleggibile.

Art. 21-ter - Funzioni della federazione regionale

1. La Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni:

a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.

Art. 21-quater - Funzioni degli organi della federazione regionale

1. É di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;
b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;
c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

2. L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.

3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.

5. Ogni componente dispone di un voto.

6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta, non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.

7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) elegge nel suo seno il presidente;
b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto;
c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonché sull'assunzione del personale;
e) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8. Le riunioni del consiglio della federazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

9. Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea.
10. Il presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

 

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