Art. 3.
1. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo
e dottore forestale nominate con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 13 della
legge 10 febbraio 1992, n. 152 sono composte da: un presidente e da quattro
liberi professionisti designati dalla federazione regionale dei dottori
agronomi e dottori forestali. I liberi professionisti, anche appartenenti
ad ordini di regioni diverse, devono essere iscritti all'albo professionale
da almeno dieci anni; una terna di professori universitari di ruolo designati
dal rettore fra i professori ordinari e associati della facoltà di agraria
avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, in una
città vicina. Se nella facoltà di agraria della città sede degli esami
di Stato sono attivati più corsi di laurea, il numero delle terne dei
professori universitari di ruolo da nominare sarà pari al numero dei corsi
di laurea attivati da oltre cinque anni.
2. Il presidente e i quattro commissari liberi professionisti partecipano
agli esami di tutti i candidati. I tre professori di ruolo di ciascun
corso di laurea partecipano soltanto agli esami dei candidati in possesso
della laurea corrispondente. Pertanto il giudizio collegiale su ciascun
candidato è sempre espresso dal presidente e da sette commissari.
Art. 4.
1. Gli esami di Stato per l'esercizio della professione
di dottore agronomo e dottore forestale si articolano in due prove scritte
ed una prova orale.
2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi a carattere
spiccatamente professionale a scelta del candidato tra almeno due proposti
per ciascuna prova e per ciascuna laurea dalla commissione. Lo svolgimento
delle prove avviene in due giorni consecutivi: il primo tema è dedicato
allo sviluppo di aspetti tecnici; il secondo ad analisi economico-estimative
e ad eventuali risvolti giuridici stabiliti e dettati dalla commissione.
3. Il tempo da dedicare allo svolgimento di ciascuno dei due elaborati
è di otto ore consecutive.
4. La prova orale consiste in un colloquio su argomenti professionali
specifici relativi prevalentemente alla laurea posseduta dal candidato,
tendente ad accertare la capacità d'uso del sapere tecnico-professionale
nonché l'attitudine all'esercizio della professione. Nel corso del colloquio
deve inoltre essere accertata la conoscenza delle norme che regolano l'esercizio
dell'attività professionale.
5. La prova orale si svolge dinanzi a tutta la commissione ed ha una durata
minima di trenta minuti. L'ammissione alla prova orale si ottiene avendo
superato ciascuna delle prove scritte con un voto non inferiore a sei
decimi. La prova orale si considera superata quando la sua valutazione
è non inferiore a sei decimi.
6. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati raggiunti
da ogni candidato in ogni prova ed esprime il voto complessivo. Gli elenchi
degli abilitati sono divisi per laurea posseduta.
7. L'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo
e dottore forestale consente l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi
e dei dottori forestali, nella specifica sezione.
Art. 5.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli
esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e
successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 marzo 1997
<Decreto
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