Art. 3.

1. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 sono composte da: un presidente e da quattro liberi professionisti designati dalla federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali. I liberi professionisti, anche appartenenti ad ordini di regioni diverse, devono essere iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni; una terna di professori universitari di ruolo designati dal rettore fra i professori ordinari e associati della facoltà di agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, in una città vicina. Se nella facoltà di agraria della città sede degli esami di Stato sono attivati più corsi di laurea, il numero delle terne dei professori universitari di ruolo da nominare sarà pari al numero dei corsi di laurea attivati da oltre cinque anni.
2. Il presidente e i quattro commissari liberi professionisti partecipano agli esami di tutti i candidati. I tre professori di ruolo di ciascun corso di laurea partecipano soltanto agli esami dei candidati in possesso della laurea corrispondente. Pertanto il giudizio collegiale su ciascun candidato è sempre espresso dal presidente e da sette commissari.

Art. 4.

1. Gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale si articolano in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi a carattere spiccatamente professionale a scelta del candidato tra almeno due proposti per ciascuna prova e per ciascuna laurea dalla commissione. Lo svolgimento delle prove avviene in due giorni consecutivi: il primo tema è dedicato allo sviluppo di aspetti tecnici; il secondo ad analisi economico-estimative e ad eventuali risvolti giuridici stabiliti e dettati dalla commissione.
3. Il tempo da dedicare allo svolgimento di ciascuno dei due elaborati è di otto ore consecutive.
4. La prova orale consiste in un colloquio su argomenti professionali specifici relativi prevalentemente alla laurea posseduta dal candidato, tendente ad accertare la capacità d'uso del sapere tecnico-professionale nonché l'attitudine all'esercizio della professione. Nel corso del colloquio deve inoltre essere accertata la conoscenza delle norme che regolano l'esercizio dell'attività professionale.
5. La prova orale si svolge dinanzi a tutta la commissione ed ha una durata minima di trenta minuti. L'ammissione alla prova orale si ottiene avendo superato ciascuna delle prove scritte con un voto non inferiore a sei decimi. La prova orale si considera superata quando la sua valutazione è non inferiore a sei decimi.
6. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati raggiunti da ogni candidato in ogni prova ed esprime il voto complessivo. Gli elenchi degli abilitati sono divisi per laurea posseduta.
7. L'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale consente l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nella specifica sezione.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 marzo 1997

<Decreto n. 158> < Articoli 1 - 2 >

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