Art. 1.


1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono ammessi i laureati della facoltà di agraria in possesso delle lauree in scienze e tecnologie agrarie (già laurea in scienze agrarie), scienze e tecnologie della produzione animale (già laurea in scienze della produzione animale), scienze agrarie tropicali e subtropicali (già laurea in agricoltura tropicale e subtropicale), e scienze forestali ed ambientali (già laurea in scienze forestali).
2. In attesa della istituzione dell'albo dei tecnologi alimentari, di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, i laureati in scienze e tecnologie alimentari (già scienze delle preparazioni alimentari) sono ammessi a partecipare agli esami per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali.
3. Le prove di esame sono differenziate a seconda della laurea posseduta prefigurando in tal modo l'accesso alle sezioni dell'albo professionale di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1992, n. 152. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione fa specifica menzione della sezione dell'albo professionale a cui l'abilitato può iscriversi.

Art. 2.

1. Gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale hanno luogo ogni anno in due sessioni. Essi sono indetti con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisa le sedi, le lauree ammesse per ciascuna sede, la data d'inizio delle prove.
2. Le sedi sono prescelte fra le città che ospitano la facoltà di agraria. Le lauree ammesse nelle diverse sedi, fra quelle elencate all'articolo del presente regolamento, corrispondono a quelle conferite dalle rispettive facoltà di agraria purché i relativi corsi di laurea siano attivati da oltre cinque anni.
3. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in una qualsiasi delle sedi in cui svolgono le prove corrispondenti allo specifico titolo di studio posseduto.
4. Il candidato che non si presenti all'inizio delle prove o in una delle scadenze fissate dalla commissione perde il diritto all'esame senza alcun rimborso delle tasse e dei contributi versati.
5. Il candidato che si ritira durante le prove d'esame è considerato respinto.

<Decreto n. 158> < Articoli 3 - 4 - 5 >

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