Regime contabile Individuale per Nuove Iniziative Imprenditoriali

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REGIME CONTABILE

Regime contabile Individuale per Nuove Iniziative Imprenditoriali

REQUISITI

I professionisti, possono rientrare in questo regime solo a seguito di opzione da comunicare in dichiarazione di inizio attività se:

  • negli ultimi tre anni non abbiano esercitato attività professionale (anche in forma associata);
  • la nuova attività non costituisca la mera prosecuzione di una precedente anche svolta in qualità di dipendente o autonomo;
  • i compensi di lavoratore autonomo non siano superiori a € 30.987,41.

L'opzione per questo regime ha una durata massima di tre anni.
Se, al 1° gennaio 2008 il triennio è ancora in corso, i professionisti possono scegliere di restare in tale regime
fino al termine della durata dello stesso, ovvero, avendone i requisiti,
di applicare il regime dei CONTRIBUENTI MINIMI, anche se non è ancora terminato il triennio.

ADEMPIMENTI CONTABILI
AI FINI
IVA E IIDD

Registrazioni ai fini IIDD

Sono esonerati

Registrazioni ai fini IVA

Fatture Emesse

Le fatture emesse e i documenti di acquisto vanno esclusivamente conservati, in quanto si è esonerati dalla tenuta delle scritture contabili.

Fatture Acquisto

Le fatture emesse e i documenti di acquisto vanno esclusivamente conservati, in quanto si è esonerati dalla tenuta delle scritture contabili.

DETERMINAZIONE
REDDITO
IMPONIBILE
ed IVA

Determinazione
dell' IVA a debito

L'IVA viene calcolata annualmente in modo analitico sulla base dei documenti contabili conservati: differenza tra IVA a debito (derivante dalle fatture emesse) e IVA a credito (derivante dalle fatture di acquisto).

Determinazione
del reddito

Avviene secondo il principio di cassa, in base alla differenza tra i compensi incassati e le spese effettivamente sostenute nell'esercizio della professione.

VERSAMENTI
DELLE IMPOSTE

Versamenti IIDD

Sono tenuti al versamento:

  • dell'imposta sostitutiva, pari al 10% del reddito, entro il 16/06 di ogni anno;
  • dell'eventuale saldo Irap dell'anno precedente, entro il 16/06 di ogni anno;
  • dell'eventuale primo acconto Irap per l'anno in corso, entro il 16/06 di ogni anno;
  • dell'eventuale secondo acconto Irap per l'anno in corso, entro il 16/06 di ogni anno;

Liquidazioni periodiche IVA

Dev'essere versata annualmente entro i termini previsti per l'imposta sostitutiva.

DICHIARAZIONI PERIODICHE

Comunicazione IVA

Sono esonerati

Presentazione elenchi clienti/fornitori

Sono esonerati

Modello UNICO

Dichiarazione IVA

Sono soggetti alla presentazione secondo le modalità e i termini previsti dal D.P.R. 633/1972 e il D.P.R. 322/1998.

Dichiarazione redditi

Sono soggetti alla presentazione secondo le modalità previste dal D.P.R. 917/1986 e secondo i termini previsti dal D.P.R. 435/2001.

Dichiarazione IRAP

Sono soggetti alla presentazione (*) secondo le modalità previste dal D. Lgs. 446/1997 e secondo i termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

Modello 770 semplificato

Dev'essere presentato da tutti i soggetti che nell'anno d'imposta precedente hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

REGISTRI

IVA Vendite

 

IVA Acquisti

 

Altri

 

Cronologico

 

Beni Ammortizzabili

 

* In merito all'assoggettabilità ad IRAP del reddito di lavoro autonomo prodotto da professionisti è opportuno rinviare ad un'approfondita analisi delle singole fattispecie.

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