D.M. 14 maggio 1991, n. 232 Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria.
(suppl. ord. alla G.U. n. 180 del 2 agosto 1991)

TARIFFE PROFESSIONALI
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 1-29

Art. 1-29

NORME GENERALI

Art. 1 - Premesse.

a) Il presente tariffario ha carattere nazionale. Esso stabilisce gli onorari e il rimborso spese per le prestazioni del professionista iscritto negli Albi professionali ed è valido e vincolante nei confronti del committente privato e pubblico, sempre che quest'ultimo non abbia tariffe proprie o convenzioni concordate con il Consiglio dell'Ordine Nazionale;

b) i compensi e gli onorari stabiliti dalle tariffe professionali costituiscono minimi inderogabili (art. 59 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3);

c) i Consigli degli Ordini provinciali sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere giudizi sulla applicazione ed interpretazione del presente tariffario;

d) gli onorari approvati dal presente tariffario valgono anche per la liquidazione delle competenze riguardanti incarichi affidati in precedenza e non ancora ultimati.

Art. 2 - Vari tipi di incarico.

1. Gli incarichi professionali possono essere:

a) individuali: se conferiti ad un solo professionista che esegue le prestazioni con responsabilità propria verso il committente e, ricorrendone gli estremi di legge, verso terzi;

b) coordinati: se conferiti a più professionisti della stessa categoria o di categorie diverse, uno dei quali viene scelto dal committente, con funzione di coordinatore;

c) collegiali: se pur conferiti singolarmente a professionisti debbono essere svolti collegialmente;

d) di rappresentanza: qualora il professionista sia chiamato a rappresentare il privato o l’Ente pubblico in Commissioni di studio.

2. I compensi relativi agli incarichi di cui alle lettere b) e c), sono determinati in base a quanto stabilito nell'art. 10.

 

Art. 3 - Competenze e onorari.

1. L'importo delle competenze dovute al professionista si ottiene dal cumulo degli onorari, dei compensi accessori, delle spese da rimborsare e delle eventuali maggiorazioni.

Gli onorari vengono distinti secondo le modalità inerenti alle loro determinazioni, e precisamente:

a) onorari valutati in relazione al tempo impiegato: I categoria;

b) onorari valutati secondo l’estensione, la misura, la quantità: II categoria;

c) onorari valutati secondo percentuale dei valori e dei costi: III categoria;

d) onorari valutati a discrezione: IV categoria.

2. Se una prestazione viene compensata secondo la tariffa in misura inferiore a quella risultante dal calcolo a vacazione, essa può essere compensata a vacazione anziché a percentuale, a misura o a quantità.

 

Art. 4 - Collaboratori ed ausiliari.

1) Il professionista per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, può avvalersi di collaboratori, fermo il disposto dell'art. 2232 C.C.

2) La responsabilità dei lavori eseguiti resta comunque del professionista.

3) Il compenso per le prestazioni dei collaboratori a carico del professionista se l’incarico viene compensato a percentuale, a misura, a quantità o a discrezione. Gli onorari integrativi di vacazione spettanti al collaboratore, di cui al successivo art. 29, sono invece a carico del committente.

4) Il compenso dei collaboratori per le prestazioni a tempo è interamente a carico del committente.

5) Le spese sostenute dai collaboratori e dagli ausiliari sono sempre a carico del committente.

 

Art. 5 - Incarico con carattere d'urgenza.

1. Le prestazioni che, per la natura dell'incarico o per espressa pattuizione, hanno carattere d'urgenza sono compensate con maggiorazioni fino al 20% delle competenze complessivamente dovute, sempreché l’incarico sia stato espletato entro i termini originariamente stabiliti o in quelli per i quali il committente, su tempestiva richiesta del professionista, abbia concesso regolare proroga.

 

Art. 6 - Diritti fissi.

1. Al professionista, oltre agli onorari, è dovuto il rimborso del costo delle copie di relazioni tecniche, di progetti, di preventivi, di collaudi ecc., forniti al cliente, oltre la prima copia come previsto dall'art. 12. Se la richiesta delle copie avviene dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato originale, spetta il rimborso del costo delle copie aumentato del 20%.

 

Art. 7 - Rimborso spese.

1. E’ sempre dovuto al professionista il rimborso delle seguenti spese:

a) vitto e alloggio fuori residenza, con rimborso della spesa sostenuta nel limite massimo della tariffa d'albergo di I categoria, con l’aumento del 10% per spese accessorie;

b) spese di bollo, di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie;

c) spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza, per consulenze legali e quant'altro necessario per l’espletamento dell'incarico ricevuto, previo accordo con il committente;

d) spese postali, telefoniche, telegrafiche;

e) spese di viaggio su nave, aereo, ferrovia in I classe comprensive dei supplementi vari e vagone letto;

f) spese di trasporto per percorrenza su strada, tanto con mezzi propri quanto con mezzi noleggiati, che debbono essere integralmente rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche, oppure con fatture del mezzo noleggiato;

g) eventuali contributi previdenziali indiretti previsti dalle leggi;

h) spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione del lavoro in luogo.

 

Art. 8 - Conglobamento dei compensi accessori e rimborsi spese.

1. Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto dovuto al professionista per l’espletamento dell'incarico conferitogli, salvo i rimborsi previsti dall'art. 7.

2. Il professionista ha la facoltà di conglobare i rimborsi di cui all'art. 7 e le altre eventuali spese sostenute per l’espletamento dell'incarico, in una cifra proporzionale agli onorari, come indicato nella tabella P.

 

Art. 9 - Compenso a specialisti ausiliari.

1. Gli onorari dovuti a uno specialista al quale si rivolto il professionista per incarico e con il consenso del committente, sono pagati da quest'ultimo, indipendentemente dalle competenze dovute al professionista.

 

Art. 10 - Incarico a collegio di professionisti.

1. Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, spetta a ciascuno, oltre al rimborso delle spese sostenute in proprio, l’intero onorario relativo al lavoro svolto.

2. Qualora del collegio facciano parte professionisti iscritti ad altri Ordini professionali, a ciascuno di essi è dovuto il compenso contemplato dalle rispettive tariffe.

3. La nomina di commissioni di studio, sia da parte di privati che di Enti pubblici, costituisce incarico professionale; il compenso per i singoli componenti viene determinato in base alla natura dell'incarico ed alle rispettive tariffe professionali.

Art. 11 - Variazione ai progetti.

1. Le variazioni ai progetti o alle relazioni, così come le diverse soluzioni di uno stesso progetto e relazioni, richieste dal committente, debbono essere compensate a discrezione in aggiunta alle competenze del progetto originale.

 

Art. 12 - Copia dell'elaborato.

1. Al committente spetta una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l’opera commessa, con tutti i chiarimenti, dati ed atti, compresi nei compensi esposti nella specifica.

2. Per ogni copia in più valgono le disposizioni contenute nell'art. 6.

 

Art. 13 - Lavoro in contesto o contraddittorio.

1. Quando una stima o una perizia debbano essere discusse in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte, spetta al professionista un aumento degli onorari fino al 30%.

 

Art. 14 - Cessazione dell'incarico professionale.

1. Quando la cessazione del rapporto avvenga per volontà del professionista, per motivate cause di impedimento, questi ha diritto unicamente al compenso corrispondente al lavoro svolto.

2. La cessazione del rapporto dovuta a morte o invalidità permanente del professionista comporta il pagamento delle prestazioni fino alla data della cessazione.

 

Art. 15 - Sospensione delle prestazioni professionali.

1. La sospensione delle prestazioni in corso per cause non dipendenti dal professionista, non comporta la decadenza dell'incarico. Qualora tale sospensione si protragga per oltre 12 mesi dalla data della medesima, il professionista ha la facoltà di avvalersi delle disposizioni inerenti alla revoca (art. 16) rinunziando alla prosecuzione dell'incarico.

 

Art. 16 - Revoca dell'incarico.

1. Quando l’incarico dato al professionista viene revocato per cause da lui non dipendenti spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso relativo al lavoro svolto con l’aumento del 25%, senza pregiudizio degli eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali.

 

Art. 17 - Proprietà degli elaborati.

1. Salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l’opera del professionista, resta sempre riservata a quest'ultimo, indipendentemente dall'avvenuto pagamento.

2. La tariffa non riguarda particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti o simili, che sono da liquidarsi, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

 

Art. 18 - Uso diverso dell'opera del professionista.

1. Il committente non può, senza il consenso del professionista, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono, per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

2. Qualora un elaborato venga utilizzato anche per altri usi, oltre quelli per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al professionista spetta per ogni nuova utilizzazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversamente proporzionale al numero delle utilizzazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratti, direzione dei lavori, liquidazioni, ecc.).

 

Art. 19 - Contenuto della specifica.

1. La specifica deve contenere:

a) l’intestazione del professionista con codice fiscale, partita IVA e quanto altro richiesto dalla legge;

b) specie e data dell'incarico;

c) clausole ed accordi intercorsi tra il professionista ed il committente;

d) la nota dei diritti fissi, delle spese sostenute per sé, per i collaboratori e per il personale ausiliario, salvo quanto dispone il 2 comma dell'art. 8;

e) la nota delle competenze dovute per sé e per i collaboratori;

f) gli acconti ricevuti;

g) il timbro professionale in calce.

 

Art. 20 - Acconti.

1. Il professionista ha diritto di chiedere al committente, durante il corso dei lavori, il versamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese presunte e del 75% degli onorari, che gli spettano secondo la presente tariffa professionale, per la parte dei lavori fino a quel momento eseguita.

2. Qualora il committente non abbia versato gli acconti dovuti, compete al professionista sull'ammontare di questi ultimi l’interesse legale.

3. Per eventuali controversie il Foro Giudiziario competente è quello del luogo di residenza del professionista.

 

Art. 21 - Vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine.

1. L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al professionista sono soggette alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto.

2. Qualunque contestazione sul lavoro svolto dal professionista, può essere sottoposto al giudizio di un collegio di tre periti, due dei quali scelti dalle parti fra i professionisti iscritti all'Albo, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio dell'Ordine anche tra non iscritti all'Albo.

 

Art. 22 - Revisione e liquidazione delle parcelle.

1. La revisione per la liquidazione delle specifiche può essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dal professionista quanto dal committente.

2. La domanda scritta deve essere accompagnata: dalle specifiche da liquidare, in doppio originale, di cui una rimane agli atti nell'archivio del Consiglio dell'Ordine; dai documenti necessari a far valutare le prestazioni fornite dal professionista; dai chiarimenti che possono valere a meglio determinare gli onorari e diritti accessori.

3. Per la liquidazione di competenze valutate a percentuale è applicata la tariffa senza entrare nel merito dei valori di base, quando questi siano stati già approvati dalla controparte.

4. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può nominare una Commissione di tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo, per esaminare ed esprimere un parere sulla liquidazione della parcella.

5. Il parere della Commissione non è vincolante.

6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine notifica al richiedente, specificandolo in calce alla parcella, il risultato della revisione.

 

Art. 23 - Compenso per la revisione delle parcelle.

1. Se la revisione e la liquidazione della specifica è richiesta dal professionista, spetta all'Ordine, una percentuale del 2% sull'importo totale della somma, risultante dalla revisione per la liquidazione, esclusa IVA.

2. Se la revisione della specifica richiesta dal committente o da un terzo avente diritto la percentuale da versare all'Ordine viene aumentata del 3%.

 

Art. 24 - Perizie asseverate.

1. Le relazioni o perizie asseverate con giuramento sono compensate con l’aumento del 10% sugli onorari spettanti al Dottore agronomo e/o forestale, con un minimo di L. 50.000.

 

Prima categoria - Onorari valutati in relazione al tempo impiegato

Art. 25 - Generalità.

  1. Qualora il tempo occorrente per le prestazioni abbia carattere determinante o non siano applicabili le tariffe a percentuale o a quantità o a discrezione, gli onorari sono valutati in ragione del tempo impiegato.

  2. Tali prestazioni vengono compensate a vacazione oraria secondo le modalità degli articoli successivi.
  3. Sono stabiliti a titolo esemplificativo gli onorari a vacazione per :
  1. lavori al tavolo, calcoli relativi ;
  2. sopralluoghi tecnici ricerche ;
  3. accesso ad uffici, ricerche di dati e documenti ;
  4. lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo.

 

Art. 26 - Calcolo delle vacazioni.

  1. Le prestazioni a vacazione si computano in base al tempo effettivamente impiegato.
  2. Per ogni ora o frazione di ora si calcola una vacazione
  3. Nel computo delle vacazioni si deve tener conto anche dei tempi di trasferimento in luogo e di quello per il ritorno in residenza.

 

Art. 27 - Compenso per vacazione.

  1. Al professionista spetta un onorario di L. 19.500 per ogni vacazione di un’ ora, con massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e di dieci vacazioni per lavori fuori sede.
  2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti del 50%
  3. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai comma precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%.

 

Art. 28 - Breve consulenza e consulto verbale.

1. Per un semplice consulto verbale o per breve consulenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, il compenso minimo è di L. 35.000.

 

Art. 29 - Onorario integrativo.

  1. Ad integrazione dell’onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di :
  1. 9.000 per il professionista

    L, 6.000 per il collaboratore di concetto.

 

Art. 1-29

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