IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 17, comma 14-bis, ter e quater;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 554;
Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, recante: "Approvazione della
tariffa professionale degli ingegneri ed architetti";
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 143, recante: "Norme sulla tariffa
degli ingegneri e degli architetti";
Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre
1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987, n. 233, di aggiornamento
degli onorari professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, recante: "Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante
attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili";
Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli
architetti;
Decreta:
Art. 1.
1. I corrispettivi per le attività di progettazione e per
le altre attività previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al
presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2.
1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per
importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro
il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di lire.
2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si applica
la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.
Art. 3.
1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli
onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle
A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione,
allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfettariamente
nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori
pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di
lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi
le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.
2. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori
superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti
i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli
oneri accessori.
Art. 4.
1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione
e della attività di direzione lavori non è dovuta alcuna
maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.
Art. 5.
1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale
e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 è il seguente:
a) progettazione preliminare:
1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano,
sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote
della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera
nel suo insieme;
2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili,
si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate
sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;
b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:
1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano,
sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote
della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera
nel suo insieme;
2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote
dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti
la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere,
con la relativa percentuale;
3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote
delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna
opera, con la relativa percentuale.
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