DECRETO Ministero della Giustizia 4 aprile 2001.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001)
decreto ministeriale per la determinazione dei corrispettivi per le attività previste
dall'art. 17, comma 14 bis, l. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni

Aggiornamento degli onorari spettanti agli Ingegneri e agli Architetti.

SOMMARIO

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 14-bis, ter e quater;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 554;

Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, recante: "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti";

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 143, recante: "Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti";

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987, n. 233, di aggiornamento degli onorari professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili";

Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti;

Decreta:

Art. 1.

1. I corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di lire.
2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.

Art. 3.

1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfettariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.
2. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

Art. 4.

1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.

Art. 5.

1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 è il seguente:

a) progettazione preliminare:

1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;

2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;

b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:

1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;

2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere, con la relativa percentuale;

3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.

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