ADEGUAMENTO DEI COMPENSI A VACAZIONE
DECRETO 3 settembre 1997, n. 478. Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali. (G.U. 14 gennaio 1998) IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'articolo 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, che prevede l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, oggi Ministro per le politiche agricole, delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine nazionale concernenti le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennitā ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta l'opportunitā di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali, approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232; Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali nelle sedute del 21 ottobre 1992 e dell'11 gennaio 1994; Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, č sostituito dal seguente: "Art. 27 (Compenso per vacazione). - 1. Al professionista spetta un onorario di L. 110.000 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e dieci vacazioni per lavori fuori sede. 2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%. 3. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%". Art. 2. 1. L'art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, č sostituito dal seguente: "Art. 29 (Onorario integrativo). - 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di: a) L. 55.000 per il professionista; b) L. 25.500 per il collaboratore di concetto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1997 (Seguono firme) |