Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - Roma

 

LA RIFORMA DEGLI STUDI UNIVERSITARI: DALLA COSTITUZIONE ALLA PROFESSIONE

Articolo di Giuseppe Pulina pubblicato su L'informatore Agrario (aprile 2001)

La riforma degli alti studi universitari è alla svolta conclusiva con l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri del 4 aprile scorso, del testo del regolamento MURST che definisce le modalità di accesso alle professioni regolamentate e ridefinisce i titoli, gli ambiti professionali e l’organizzazione degli ordini e dei collegi. Si completa così un iter che, a oltre 50 anni dal dettato costituzionale (art. 33 "Le istituzioni di alta cultura, accademia e università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato"), ha subito una accelerazione notevolissima con l’ultima legislatura. Facciamo un breve riassunto di questa lunga storia.

La legge 127/97 (la famosa legge Bassanini) all’art. 17 delegava al MURST il riordino degli ordinamenti degli studi superiori e stabiliva i criteri della semplificazione amministrativa e del rispetto dell’autonomia degli Atenei. L’allora Ministro Berlinguer dava mandato ad un gruppo di studio coordinato dal prof. Martinotti di stendere un documento programmatico che delineasse i contorni dell’adeguamento degli Atenei ai principi dell’autonomia didattica e, una volta diffuso il documento, emanava due note di indirizzo finalizzate ad attivare il processo di riforma. Successivamente il Ministero insediava le commissioni di macroarea per la stesura dei documenti preliminari e, dopo lunghe vicissitudini (documentate ampiamente dai vari articoli apparsi su questa Rivista) il Ministro Zecchino, nel mentre subentrato a Berlinguer, perveniva all’emanazione del decreto 509/99 che riporta le norme generali concernenti l’applicazione dell’autonomia didattica ed articola i corsi di studi su due livelli in serie, il primo di tre anni (laurea L, conseguibile con 180 Crediti Formativi Universitari CFU) ed il secondo di ulteriori due anni (laurea specialistica LS, conseguibile con 120 CFU): in tal modo viene definito lo schema ormai noto sotto la denominazione di 3+2 (per cui si arriva alla LS con minimo 300 CFU).

Il 4 agosto ed il 28 novembre del 2000 erano emanati, sempre dallo stesso Zecchino, i decreti che definiscono le denominazioni, i profili formativi ed i contenuti didattici minimi delle classi dei corsi rispettivamente di L e di LS.

Contemporaneamente al varo della riforma, la legge n. 4/99 si preoccupava di collocare i diplomati universitari negli ambiti delle professioni regolamentate. Una legge "omnibus" successiva, la 370/99, all’art. 6 ampliava la delega conferita al MURST dalla legge 4/99 ricomprendendo anche i nuovi titoli di L e di LS fra quelli per i quali si sarebbe dovuto trovare un raccordo con le attività professionali e la pubblica amministrazione. Il combinato delle due norme, di fatto, apriva la strada ad una vera e propria riforma delle professioni, stabilendo fra l’altro la riorganizzazione delle rappresentanze e delle eventuali sezioni degli ordini e dei collegi.
Il testo licenziato da Consiglio dei Ministri, del quale pubblichiamo la parte generale e quella che fa riferimento all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nonchè la parte relativa ai collegi dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, ha avuto un lungo e travagliato iter, soprattutto per la necessità di concertazione con il Ministero della Giustizia, per la qual cosa ha lavorato con grande dedizione il sottosegretario Marianna Li Calzi. Per la nostra professione ha avuto una parte rilevante anche il Ministro Pecoraro Scanio che in sede deliberante ha posto l’accento più volte e con forza sull’importanza e la specificità della professione di Agronomo e di Forestale.

In tutta questa vicenda il Consiglio nazionale dell’Ordine degli agronomi e dei forestali (CONAF) ha giocato un ruolo decisivo, sia nel momento della definizione delle classi di L e di LS che, ovviamente, in quello della scrittura e varo del regolamento di accesso. In pratica, il lavoro proficuamente svolto in collaborazione con l’ufficio legislativo del Ministero coordinato dall’avv. Daniela Salmini ha consentito di ottenere una migliore articolazione della professione con la definizione, al primo livello, di tre figure professionali, l’Agronomo ed il Forestale iunior, lo Zoonomo e il Biotecnologo agrario, mentre per il momento si è preferito mantenere una sezione indifferenziata per la figura del secondo livello, il dottore agronomo ed il dottore forestale. Il contenuto del regolamento ha così in larga massima sposato gli intendimenti di rinnovamento del CONAF ed in special modo il Ministero ha risposto positivamente all’esigenza dell’Ordine di trovare una idonea collocazione ai laureati della classe 1 (Biotecnologie) e della classe 40 (Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni Animali) che altrimenti non avrebbero avuto uno sbocco professionale riconosciuto.

Ma vediamo ora nel dettaglio il contenuto del regolamento.

Gli elementi più interessanti del titolo I, norme generali, sono:

  • gli albi degli ordini sono riorganizzati in sue sezioni, quella A alla quale si iscrivono i LS e quella B alla quale accedono i L. Ciascuna sezione può essere suddivisa in vari settori con esame di Stato e competenze specifiche;
  • gli esami di Stato conservano le norme vigenti in merito alla composizione e alla modalità di espletamento delle prove. E’ però variato il numero delle prove che, tranne per il caso che vedremo appresso, sono 4, due scritte, una pratica ed una orale;
  • un esame di Stato semplificato (esenzione da una delle due prove scritte) è previsto per coloro che provengono dalla sezione B o da diversi settori dalla stessa sezione o per i corsi svolti in base a convenzioni fra Università e Ordini;
  • i titoli conseguiti all’interno della stessa classe hanno lo stesso valore legale ai fini dell’ammisione all’esame di Stato;
  • i DU in Biotecnologie agro-industriali, Economia e amministrazione delle imprese agricole, Economia del sistema agroalimentare e ambientale, Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, Produzioni animali, Produzioni vegetali, Tecniche forestali e tecnologie del legno, Viticoltura ed enologia, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B dell’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali;
  • le rappresentanze in seno agli Ordini sia in sede locale che nazionale, sono proporzionali al numero degli iscritti nelle diverse sezioni. Alla sezione A è riservato almeno il 50% dei consiglieri così come il presidente deve appartenere alla sezione A;
  • tutti i laureati attuali sono equiparati ai fini dell’ammissione all’esame di Stato ai LS.

Passiamo ora ad elencare gli aspetti salienti del capo 1 del titolo II.

  1. E’ conservato il titolo di dottore agronomo e di dottore forestale ai professionisti della sezione A; le competenze restano trasversali. Assieme ai dottori commercialisti, gli agronomi e i forestali saranno gli unici a fregiarsi del titolo di dottore che d’ora in avanti, molto probabilmente, sarà riservato ai soli dottori di ricerca;
  2. sono creati tre settori nella sezione B ai quali saranno iscritti rispettivamente gli agronomi e i forestali iuniores, gli zoonomi e i biotecnologi agrari;
  3. per la sezione B sono previsti 4 esami di Stato differenziati per la prova pratica (un progetto per agronomi e forestali, una ispezione di alimenti o un piano di assistenza tecnica per gli zoonomi, un’analisi di laboratorio per i biotecnologi) e per le materie di quella orale;
  4. le attività professionali degli iscritti alla sezione A sono comuni, restano immutate rispetto alla normativa vigente e ricomprendono le attività degli iscritti alla sezione B. Le attività consentite agli iscritti alla sezione B sono differenziale per settore: gli agronomi e i forestali iuniores eserciteranno le competenze ascrivibili ad un tecnico progettista (strutturale e di processo) e ad un gestore dei sistemi produttivi in ambito agrario (vegetale, animale, fitopatologico), forestale, delle trasformazioni agroalimentari e dell’ambiente; gli zoonomi gestiranno i processi produttivi esclusivamente nell’ambito delle produzioni animali, con un particolare riferimento agli aspetti sanitari; i biotecnologi agrari saranno impegnati nelle attività di controllo e di uso delle biotecnologie nei campi agrario, forestale, agroalimentare a ambientale;
  5. le classi di laurea che consentono l’ammissione all’esame di Stato sono: per il settore agronomo e di forestale iuniores, la 7 e la 20; per il settore zoonomo, la 40; per il settore biotecnologo agrario, la 1.

Un accenno, infine, al capo X relativo alle professioni diplomate. Il regolamento consente l’accesso agli esami di abilitazione per la professione di Agrotecnico e di Perito Agrario ai possessori delle lauree delle classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40. Gli iscritti prenderanno il nome di Agrotecnico laureato e di Perito agrario laureato. Anche i Diplomati universitari citati sopra potranno essere ammessi a questi esami. Va tuttavia precisato che le competenze degli Agrotecnici e dei Periti agrari restano quelle stabilite dalla normativa vigente.

Per finire, alcune informazioni relative alla collocazione dei nuovi titolati universitari nella pubblica amministrazione. La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, del 27 dicembre 2000 stabilisce che per l’accesso alle fasce dirigenziali il requisito minimo è la LS, salvo che non si tratti di dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 2, lettera a del D. legisl. 3/2/93 n. 9) che abbiano maturato almeno 5 anni in posizioni per le quali è richiesto il diploma di laurea, per i quali è sufficiente la L nelle classi coerenti con la professionalità da selezionare.

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