LA RIFORMA DEGLI STUDI UNIVERSITARI: DALLA COSTITUZIONE ALLA PROFESSIONE
Articolo di Giuseppe Pulina pubblicato su L'informatore Agrario (aprile 2001)
La riforma degli alti studi universitari è alla svolta conclusiva con lapprovazione, da parte del Consiglio dei Ministri del 4 aprile scorso, del testo del regolamento MURST che definisce le modalità di accesso alle professioni regolamentate e ridefinisce i titoli, gli ambiti professionali e lorganizzazione degli ordini e dei collegi. Si completa così un iter che, a oltre 50 anni dal dettato costituzionale (art. 33 "Le istituzioni di alta cultura, accademia e università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato"), ha subito una accelerazione notevolissima con lultima legislatura. Facciamo un breve riassunto di questa lunga storia. La legge 127/97 (la famosa legge Bassanini) allart. 17 delegava al MURST il riordino degli ordinamenti degli studi superiori e stabiliva i criteri della semplificazione amministrativa e del rispetto dellautonomia degli Atenei. Lallora Ministro Berlinguer dava mandato ad un gruppo di studio coordinato dal prof. Martinotti di stendere un documento programmatico che delineasse i contorni delladeguamento degli Atenei ai principi dellautonomia didattica e, una volta diffuso il documento, emanava due note di indirizzo finalizzate ad attivare il processo di riforma. Successivamente il Ministero insediava le commissioni di macroarea per la stesura dei documenti preliminari e, dopo lunghe vicissitudini (documentate ampiamente dai vari articoli apparsi su questa Rivista) il Ministro Zecchino, nel mentre subentrato a Berlinguer, perveniva allemanazione del decreto 509/99 che riporta le norme generali concernenti lapplicazione dellautonomia didattica ed articola i corsi di studi su due livelli in serie, il primo di tre anni (laurea L, conseguibile con 180 Crediti Formativi Universitari CFU) ed il secondo di ulteriori due anni (laurea specialistica LS, conseguibile con 120 CFU): in tal modo viene definito lo schema ormai noto sotto la denominazione di 3+2 (per cui si arriva alla LS con minimo 300 CFU). Il 4 agosto ed il 28 novembre del 2000 erano emanati, sempre dallo stesso Zecchino, i decreti che definiscono le denominazioni, i profili formativi ed i contenuti didattici minimi delle classi dei corsi rispettivamente di L e di LS. Contemporaneamente
al varo della riforma, la legge n. 4/99 si preoccupava di collocare i
diplomati universitari negli ambiti delle professioni regolamentate. Una
legge "omnibus" successiva, la 370/99, allart. 6 ampliava
la delega conferita al MURST dalla legge 4/99 ricomprendendo anche i nuovi
titoli di L e di LS fra quelli per i quali si sarebbe dovuto trovare un
raccordo con le attività professionali e la pubblica amministrazione.
Il combinato delle due norme, di fatto, apriva la strada ad una vera e
propria riforma delle professioni, stabilendo fra laltro la riorganizzazione
delle rappresentanze e delle eventuali sezioni degli ordini e dei collegi.
In tutta questa vicenda il Consiglio nazionale dellOrdine degli agronomi e dei forestali (CONAF) ha giocato un ruolo decisivo, sia nel momento della definizione delle classi di L e di LS che, ovviamente, in quello della scrittura e varo del regolamento di accesso. In pratica, il lavoro proficuamente svolto in collaborazione con lufficio legislativo del Ministero coordinato dallavv. Daniela Salmini ha consentito di ottenere una migliore articolazione della professione con la definizione, al primo livello, di tre figure professionali, lAgronomo ed il Forestale iunior, lo Zoonomo e il Biotecnologo agrario, mentre per il momento si è preferito mantenere una sezione indifferenziata per la figura del secondo livello, il dottore agronomo ed il dottore forestale. Il contenuto del regolamento ha così in larga massima sposato gli intendimenti di rinnovamento del CONAF ed in special modo il Ministero ha risposto positivamente allesigenza dellOrdine di trovare una idonea collocazione ai laureati della classe 1 (Biotecnologie) e della classe 40 (Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni Animali) che altrimenti non avrebbero avuto uno sbocco professionale riconosciuto. Ma vediamo ora nel dettaglio il contenuto del regolamento. Gli elementi più interessanti del titolo I, norme generali, sono:
Passiamo ora ad elencare gli aspetti salienti del capo 1 del titolo II.
Un accenno, infine, al capo X relativo alle professioni diplomate. Il regolamento consente laccesso agli esami di abilitazione per la professione di Agrotecnico e di Perito Agrario ai possessori delle lauree delle classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40. Gli iscritti prenderanno il nome di Agrotecnico laureato e di Perito agrario laureato. Anche i Diplomati universitari citati sopra potranno essere ammessi a questi esami. Va tuttavia precisato che le competenze degli Agrotecnici e dei Periti agrari restano quelle stabilite dalla normativa vigente. Per finire, alcune informazioni relative alla collocazione dei nuovi titolati universitari nella pubblica amministrazione. La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, del 27 dicembre 2000 stabilisce che per laccesso alle fasce dirigenziali il requisito minimo è la LS, salvo che non si tratti di dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 2, lettera a del D. legisl. 3/2/93 n. 9) che abbiano maturato almeno 5 anni in posizioni per le quali è richiesto il diploma di laurea, per i quali è sufficiente la L nelle classi coerenti con la professionalità da selezionare. |