Decreto Legge 10 giugno 2002, n. 107
Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni
Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; emana il seguente decreto-legge: Articolo 1. 1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 12 marzo 2002, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, per la sessione del 25 giugno 2002, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo
degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista
dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione
A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno
2002. Articolo 2. 1. Per l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione
alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo
17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si svolgono con
le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
21 dicembre 1999, n. 537. Articolo 3. 1. Fino al riordino della professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo:
2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al
comma 1, lettere a) e b), hanno titolo anche coloro che sono in possesso
di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento
previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183. Articolo 4. 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli Organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2003, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Dato a Roma, addì 10 giugno 2002 |