Le competenze dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali
sono definite dall'art. 2 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976, successivamente
integrata con legge n. 152 del 10 febbraio 1992.
Art. 2 - Attività professionale
1) Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali
le attività volte a valorizzare e gestire processi produttivi agricoli,
zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività
riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori
agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione,
l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e
la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche
e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione
e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo
delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché
delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale,
di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione
del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura
prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali,
non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra
estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo
di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle
piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura,
alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione,
la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa
la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni
rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche
se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi
alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale
ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non
rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori
pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare,
la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni
animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni,
espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e
forestali, e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione
e la commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, al contabilità, gli inventari e quanto altro
attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche
e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti
e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché
le consegne e riconsegne di fondi rustici;
g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni
agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche
in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione
agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e
controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle
piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli
animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzo e
la trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo
dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera,
ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere
e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo
smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di
rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali
antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il
catasto rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza
della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi
nelle materie di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi
di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi,
anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione
delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività
relative alla cooperazione agricolo-forestale, all'industria di trasformazione
dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione,
anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in
consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici
e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti
agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di
sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici
studi per la classificazione del territorio rurale agricolo e forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori
inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per
la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il
successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora
e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli
ambiti naturali, urbani ed extraurbani, i piani ecologici e i rilevamenti
del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori
inerenti alla valutazione delle ri sorse idriche ed ai piani per la
loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di
approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio. la progettazione, la direzione e il collaudo di
interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni
rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio
1974, n. 61;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione,
la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al
verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani
ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione
di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche
nonché di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni
indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e
le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti
alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni
con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate
nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese
quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16
del medesimo regio decreto n. 274 del 19291 e quelle di cui all'articolo
1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e
2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze
dei geometri.
2) I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà
di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi
da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori
di loro specifica competenza.
3) Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi
i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario
ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con
firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo
interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici
di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione
delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione,
nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata
all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori
generali ed ai programmi di fabbricazione.
4) L'elencazione
di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività
professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né
di quanto può formare oggetto dell'attività professionale
di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.
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